COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 16/2/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECANATESE – OLYMPIA AGNONESE GARA DEL 23 GENNAIO 2011:
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°119 del 16/2/2011
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
RECANATESE – OLYMPIA AGNONESE GARA DEL 23 GENNAIO 2011:
Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti relativi ai reclami fatti pervenire a seguito di tempestivi preannunci dalle Società RECANATESE e OLYMPIA AGNONESE;
- rilevata la opportunità di esaminare in unico contesto i due reclami, avendo gli stessi ad oggetto identica questione, quella cioè relativa alla mancata presentazione sul campo di una delle reclamanti della squadra avversaria;
in via preliminare
dispone la riunione dei procedimenti relativi ai suindicati reclami.
Ciò premesso, osserva:
a sostegno del reclamo la RECANATESE deduce che la squadra dell'OLYMPIA AGNONESE non si era presentata in campo nel termine di cui all'art. 54, 2° comma, delle NOIF malgrado le condizioni meteorologiche ed in particolare quelle relative alla percorribilità delle strade di collegamento tra Isernia (luogo di ritiro della OLYMPIA AGNONESE) e Recanati, fossero tali da rendere possibile il trasferimento dei calciatori dall'una all'altra località.
A conforto dell'assunto la reclamante fa riferimento ad una serie di dichiarazioni di Carabinieri e Polizia Stradale ed a fotografie, pervenendo alla conclusione che l’OLYMPIA AGNONESE deve considerarsi "rinunciataria alla gara" con la conseguente perdita della gara stessa con il punteggio 0 - 3.
L’OLYMPIA AGNONESE, con il proprio reclamo chiede, invece, che sia dichiarata la sussistenza di una causa di forza maggiore.
Dall'esame della documentazione esibita dalla detta Società emerge:
- che, alla ore 16 del 22 gennaio 2011, l'autobus che doveva condurre i calciatori a Recanati rimaneva bloccato, a causa della neve nelle vicinanze di Agnone e che, dopo il soccorso di due mezzi attrezzati per lo sgombero, riusciva a riprendere la marcia sino a giungere ad Agnone;
- che il giorno successivo (23 gennaio 2011), dopo che il veicolo era stato liberato dalla neve e dal ghiaccio che lo ricoprivano, lo stesso, con a bordo la squadra, si era messo in viaggio arrestandosi dopo circa 4 Km a causa della neve e di problemi al motore;
- che alle ore 11,40 si era reso necessario l'intervento del Soccorso Stradale; il mezzo, non più in grado di riprendere la marcia, era stato rimorchiato, con a bordo la squadra, fino ad Agnone ove era giunto alle ore 12,15;
- che a quel punto, non essendo pensabile di percorrere in tempo utile per l'inizio della gara i 290 Km che separano Agnone da Recanati, si era deciso di non partire. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che l’OLYMPIA AGNONESE si sia trovata nella impossibilità di presentarsi sul campo della RECANATESE per causa di forza maggiore consistita nelle proibitive condizioni meteorologiche che avevano interessato il Molise.
La meticolosa cronistoria, ora per ora, delle giornate del 22 e 23 gennaio 2011 così come operata dalla OLYMPIA AGNONESE anche con il supporto di significative e non smentibili fotografie del centro di Agnone e del suo hinterland, ha trovato puntuale ed univoco riscontro nella documentazione allegata al reclamo, documentazione dalla quale si evince con sufficiente chiarezza:
- che alle ore 18,30 del 22 gennaio 2011 vi era sulla strada una coltre di neve di oltre 50 cm. (vedi dichiarazione Capo Cantoniere Provincia di Isernia del 23 gennaio 2011);
- che alle ore 17,30 dello stesso giorno la Polizia di Stato attestava la "impercorribilità" e la "intransibilità" della rete viaria dell'Alto Molise (v. prot. 90/100.23 del 22 gennaio 2011 della Polizia di Stato di Agnone);
- che il giorno successivo, alle ore 10,15, malgrado la presenza di neve e ghiaccio e nonostante la pericolosità del percorso, la squadra aveva iniziato il viaggio di lì a poco conclusosi per una avaria al mezzo (v. attestato Corpo Polizia Municipale di Agnone del 24 gennaio 2011 prot. 702).
Tali elementi non sono in alcun modo superati dalle argomentazioni addotte dalla RECANATESE ove si consideri che a sostegno del suo reclamo detta Società fa, tra l'altro, riferimento a "colloqui orali" intercorsi tra i CC della Stazione di Recanati ed un non meglio identificato "operatore della Centrale Operativa del Comando di Agnone" e tra il Vice Presidente della Società ed alcuni testimoni; elementi dai quali dovrebbe evincersi, addirittura, una situazione delle strade assolutamente tranquilla a dispetto di quanto in maniera documentata anche fotograficamente e con servizi giornalistici, ha dimostrato l’OLYMPIA AGNONESE.
Alla luce delle considerazioni suesposte il reclamo della Società RECANATESE appare privo di fondamento
P.Q.M.
- rigetta il reclamo della Società RECANATESE;
- dispone incamerarsi la tassa di reclamo;
- in accoglimento del reclamo dell’OLYMPIA AGNONESE dichiara che la mancata presentazione della squadra di detta Società sul campo della RECANATESE il giorno 23 gennaio 2011 è dipesa da una causa di forza maggiore;
- dispone trasmettersi gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara.