COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°7 del 22/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES FORTIS MURGIA IRSINA – FRANCAVILLA (PZ)
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°7 del 22/09/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
FORTIS MURGIA IRSINA – FRANCAVILLA (PZ)
Il Giudice Sportivo,
- visti gli atti ufficiali di gara e la documentazione acquisita a richiesta da questo Giudice Sportivo
presso la Segreteria del Comitato Interregionale;
- premesso che la FORTIS MURGIA IRSINA ha indicato come campo di gioco per la disputa
delle gare del Campionato Nazionale di Serie D, relative alla Stagione Sportiva 2010/2011,
l’impianto “T. D’ANGELO” sito in Altamura, in via delle Mura Megalitiche, mentre per lo
svolgimento delle gare del Campionato Nazionale Juniores è stato indicato l’impianto “T.
CAGNAZZI”, sito sempre nel Comune di Altamura, per il quale era stata ottenuta da parte del
Sindaco la relativa autorizzazione l’1/7/2010, tempestivamente inviata al Comitato
Interregionale;
- premesso che, nell’elenco dei campi del Campionato Nazionale Juniores pubblicato dal
Comitato Interregionale con il CU n.5 dell’8/9/2010, quello della FORTIS MURGIA IRSINA è
stato indicato con il campo comunale “T. D’ANGELO” invece che con il campo comunale “T.
CAGNAZZI”;
- considerato che le società FORTIS MURGIA IRSINA e FRANCAVILLA il giorno 18/9/2010 si
sono presentate al campo “T. CAGNAZZI” e, non avendo riscontrato la presenza della terna
arbitrale, alle ore 16.00 si sono recate presso l’impianto di via delle Mura Megalitiche, chiuso
perché la gara si sarebbe dovuta disputare presso l’impianto “T. CAGNAZZI”;
- considerato che l’Arbitro, avendo ricevuto dall’Organo Tecnico l’indicazione di far disputare la
gara presso l’impianto “T. D’ANGELO”, decorso il tempo tecnico di attesa e provveduto al
riconoscimento delle due squadre, alle ore 16.45 si allontanava;
- considerato, infine, che la mancata disputa della gara non è imputabile alle due Società, ma è
dipesa da un caso fortuito;
P.Q.M.
dispone:
lo svolgimento della gara e rimette gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di
competenza in ordine alla disputa della gara.