COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 dell’ 1/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ANGRI CALCIO 1927 – BACOLI SIBILLA FLEGREA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 dell’ 1/12/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
ANGRI CALCIO 1927 – BACOLI SIBILLA FLEGREA
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che dagli atti ufficiali risulta che la gara in epigrafe non si è potuta disputare per l’indisponibilità del campo Comunale di S. Egidio del Monte Albino (SA), indicato dalla Società ANGRI CALCIO 1927 in sostituzione dello stadio Comunale “P.Novi” di Angri ed autorizzato con C.U. n.8 del 23.09.2010;
- rilevato altresì che l’indisponibilità è addebitabile alla Società ANGRI CALCIO 1927, che ha omesso di richiedere il terreno di gioco come riferito dal custode dello stesso al Direttore di gara;
- considerato che tale condotta costituisce violazione dell’art.17 del C.G.S.
P.Q.M.
Delibera:
- di comminare alla società ANGRI CALCIO 1927 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.