COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES LAVAGNESE 1919 – BORGO A BUGGIANO GARA DEL 18 DICEMBRE 2010:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES LAVAGNESE 1919 – BORGO A BUGGIANO GARA DEL 18 DICEMBRE 2010: Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo tempestivamente fatto pervenire dalla società BORGO A BUGGIANO con il quale si invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore, art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata presentazione della squadra in campo relativamente alla gara di cui in epigrafe: - rilevato che dalla documentazione allegata al reclamo (attestazione della stazione dei Carabinieri di Buggiano del 18/12/2010) risulta che la trasferta della squadra a Lavagna (GE) avrebbe potuto comportare seri rischi “per l’incolumità di cose e/o persone”; - ritenuta sussistente la causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F.; P.Q.M. delibera: 1) di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di propria competenza in ordine allo svolgimento della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it