COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES COMPRENS. SPORT PISTICCI – SAMBIASE 1962 GARA DEL 18 DICEMBRE 2010:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES COMPRENS. SPORT PISTICCI – SAMBIASE 1962 GARA DEL 18 DICEMBRE 2010: Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società SAMBIASE 1962 entro il tempo regolamentare di attesa; - rilevato altresì che con nota fax del 21/12/2010 la società SAMBIASE 1962 ha fatto presente che la mancata partecipazione alla gara è dipesa da cause di forza maggiore; - considerata la tardività della comunicazione e che comunque non risulta provata la sussistenza della causa di forza maggiore; - visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.; P.Q.M. delibera: 1) di comminare alla società SAMBIASE 1962 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000 quale prima rinuncia.
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