COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES COMPRENS. SPORT PISTICCI – SAMBIASE 1962 GARA DEL 18 DICEMBRE 2010:
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 22/12/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
COMPRENS. SPORT PISTICCI – SAMBIASE 1962 GARA DEL 18 DICEMBRE 2010:
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società SAMBIASE 1962 entro il tempo regolamentare di attesa;
- rilevato altresì che con nota fax del 21/12/2010 la società SAMBIASE 1962 ha fatto presente che la mancata partecipazione alla gara è dipesa da cause di forza maggiore;
- considerata la tardività della comunicazione e che comunque non risulta provata la sussistenza della causa di forza maggiore;
- visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.;
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla società SAMBIASE 1962 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000 quale prima rinuncia.
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