COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 22/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES RECLAMI INSUBRIA – CALCIO COLOGNESE GARA DEL 27 NOVEMBRE 2010:
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 22/12/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
RECLAMI
INSUBRIA – CALCIO COLOGNESE GARA DEL 27 NOVEMBRE 2010:
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 36 dell’1/12/2010;
- considerato che la società CALCIO COLOGNESE non ha fatto pervenire le motivazioni del reclamo entro il termine di tre giorni dalla data della gara così come previsto dal comma 6 dell’art. 29 del C.G.S.;
- visto l’art. 29 comma 6 lett. b), del C.G.S.;
- esaminati gli atti ufficiali dai quali si rileva che la società INSUBRIA ha fatto partecipare alla gara due calciatori fuori quota (DE SPA JACQUES nato il 3/12/1990 e LA IACONA MATTEO nato il 25/2/1990), in violazione di quanto disposto alla lettera M del C.U. n. 1 dell’1/7/2010 ed all’art. 2 del C.U. n. 23 del 28/10/2010;
- rilevato che tale condotta comporta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, così come previsto dall’art. 17 comma 5 lett. a), del C.G.S. trattandosi di atti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di comminare alla società INSUBRIA la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: INSUBRIA – CALCIO COLOGNESE 0-3;
3) di addebitare sul conto della società CALCIO COLOGNESE la tassa di reclamo.
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