COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 27/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 22 DICEMBRE 2010 A.C. CASTELLANA – ASD VILLAFRANCA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 27/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 22 DICEMBRE 2010 A.C. CASTELLANA – ASD VILLAFRANCA Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata perché i dirigenti della società Castellana, ritenendo il terreno impraticabile, contrariamente a quanto accertato dal Direttore di gara, non hanno provveduto, entro il tempo regolamentare, alla tracciatura delle linee del campo di gioco; - visto l’art.17 del CGS, Delibera: Di comminare alla società Castellana A.C. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3
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