COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 16/02/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 12 FEBBRAIO 2011 ROSSANESE – OSTUNI SPORT
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°66 del 16/02/2011
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 12 FEBBRAIO 2011 ROSSANESE – OSTUNI SPORT
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società OSTUNI SPORT entro il tempo regolamentare di attesa;
- visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle NOIF;
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società OSTUNI SPORT la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000 quale prima rinuncia.