COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 9/3/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTANOVA INTERPIANA – FORTIS MURGIA IRSINA GARA DEL 29 GENNAIO 2011:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 9/3/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTANOVA INTERPIANA – FORTIS MURGIA IRSINA GARA DEL 29 GENNAIO 2011: Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società FORTIS MURGIA IRSINA entro il tempo regolamentare di attesa; - visto il reclamo proposto dalla Società FORTIS MURGIA IRSINA, tempestivamente preannunciato, con il quale la Società ha dedotto di essere giunta presso il Campo Comunale di Taurianova due minuti dopo oltre il limite previsto dall’art. 54, comma 2 NOIF, per le difficoltà viarie incontrate per raggiungere la città di Taurianova; - considerato che le motivazioni addotte, non supportate da riscontri documentali, non possono integrare la sussistenza della causa di forza maggiore; - visti gli art.17 del CGS e 53 delle NOIF P.Q.M. Delibera: 1. di respingere il reclamo; 2. di comminare alla società FORTIS MURGIA IRSINA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000 quale prima rinuncia; 3. di addebitare sul conto della società FORTIS MURGIA IRSINA la tassa di reclamo.
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