COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 21/3/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 19 MARZO 2011 SANTHIA’ CALCIO – CUNEO 1905
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°79 del 21/3/2011
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 19 MARZO 2011 SANTHIA’ CALCIO – CUNEO 1905
Il Giudice Sportivo,
- considerato che la società CUNEO 1905, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara in epigrafe, nei termini indicati con il CU n.124/A della FIGC, richiamato dal CU n.61 del 3/2/2011 del Comitato Interregionale;
- considerato, altresì, che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso;
- visti l’art.29, comma 6 lett. b) del C.G.S.;
P.Q.M.
Delibera:
1) di dichiarare inammissibile di reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: SANTHIA’ CALCIO – CUNEO 1905 1-0;
3) di addebitare sul conto della società Cuneo 1905 la tassa di reclamo.
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