COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°86 del 4/4/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 2 APRILE 2011 LUCO CANISTRO – BOJANO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°86 del 4/4/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 2 APRILE 2011 LUCO CANISTRO – BOJANO Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società BOJANO entro il tempo regolamentare di attesa; - visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle NOIF; P.Q.M. Delibera: 1) di comminare alla società BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda, quale prima rinuncia, di E.2.000, somma così determinata in virtù del punto O/5, ultimo comma, CU n.1 del 1° luglio 2010.
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