COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°101 del 5/5/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PONTE S.P. ISOLA – SANLURI CALCIO GARA DEL 4 MAGGIO 2011
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°101 del 5/5/2011
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
PONTE S.P. ISOLA – SANLURI CALCIO GARA DEL 4 MAGGIO 2011
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che la gara non è stata disputata perché la società SANLURI CALCIO su lettera inviata a mezzo fax alla FIGC – LND il 3/5/2011 ha comunicato la rinuncia alla disputa della gara, adducendo generici “problemi logistici”;
- considerato che la rinuncia, intervenuta nella fase finale del campionato – triangolari – alterando in maniera evidente il regolare svolgimento della competizione sportiva, costituisce una palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità indicati dall’art. 1 CGS;
- visti gli artt. 1, 17, 18 lett. g del C.G.S. e 53 delle NOIF;
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società SANLURI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva e l’ammenda, di E.2.000 trattandosi di rinuncia intervenuta nella fase finale del campionato.
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