F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di ALAMIRO ARISI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di ALAMIRO ARISI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Arisi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all’art. 42, comma 2, del Regolamento LND, in conformità alle disposizioni emanate dal C.U. N. 1 del 2008-2009 della LND punto III n. 14 per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2008-2009, un accordo economico con la società ASD Salvirola con un numero di rate, pari a 11, superiore al massimo previsto dalla normativa di riferimento e per aver contestualmente indicato per una di queste rate che trattavasi di somma dovuta in liquidazione privata; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2010 più l’ammenda di 200€; - assunta la memoria difensiva del deferito del 14/07/2010. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati nel mentre appare risibile che in contratto sia stata prevista la undicesima rata di stipendio quale donazione presidenziale P.Q.M. dichiara il sig. ALAMIRO ARISI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2010.
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