F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di DONATO ROTOLO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010
Procedimento disciplinare a carico di DONATO ROTOLO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Rotolo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore
Tecnico, per aver adito, nella stagione sportiva 2009-2010, il Collegio Arbitrale ed ivi
richiesto il pagamento di somme di denaro già incassate dalla Società ASD Sporting
Club Sammichele;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 31/08/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 14/07/2010.
Ritenuto che:
- è contestata al deferito la violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 35 del
Regolamento del Settore Tecnico per avere adito il Collegio Arbitrale ed ivi richiesto
il pagamento di somme di denaro che sarebbe stato consapevole di aver già
interamente incassato;
- si pone pertanto l’esigenza di verificare la sussistenza o meno di tale consapevolezza;
- in vero, dall’esame della documentazione non pare potersi raggiungere la piena prova
della sua sussistenza;
- a riguardo la decisione del Collegio Arbitrale non tiene conto della circostanza che la
diffida ad adempiere di cui alla raccomandata AR del deferito del 3/3/2009 è rimasta
inspiegabilmente priva di riscontro e quindi ovviamente di contestazione;
- assai singolare poi è il rilievo, giustamente posto in luce dal deferito, che le ricevute di
pagamento esibite dalla società Sporting San Michele (peraltro solo in copia
irritualmente autenticata dal Segretario dell’Amministrazione Comunale) di € 1.350
cadauna comporterebbero la corresponsione dell’intera somma pattuita per l’intera
stagione sportiva nell’arco di soli 3 mesi (settembre ottobre e novembre 2008) in un
periodo dunque nel quale non era dato alla società di sapere in anticipo che il deferito
sarebbe stato esonerato nel corso del campionato;
- a riguardo del resto è assai singolare rilevare che a fronte di una pattuizione
contrattuale che prevedeva il pagamento di rate mensili di € 450,00 cadauna la società
abbia ritenuto di farsi carico del ben più oneroso pagamento in forma anticipata
dell’intero compenso;
- aggiungasi la genericità delle ricevute di pagamento depositate in atti dalla società che
nulla dicono in ordine alle modalità di effettuazione dell’avvenuto pagamento così da
non consentirne in alcun modo la c.d. tracciabilità;
- oltre a tutto questo deve poi considerarsi che, al contrario di quanto ritenuto dal
Collegio Arbitrale, il deferito con la propria memoria del 15/05/2009 nega
espressamente di aver percepito i 3 pagamenti di € 1.350,00 cadauno;
- conclusivamente questa Commissione ritiene che in atti non sia raggiunta, al di là di
ogni ragionevole dubbio, la certezza che il deferito abbia adito il Collegio Arbitrale
nella consapevolezza di aver interamente riscosso quanto di sua spettanza così dando
luogo ad un’azione temeraria per slealtà di comportamento in contrasto con le norme
regolamentari sopra indicate
P.Q.M.
dichiara il sig. DONATO ROTOLO prosciolto dall’addebito disciplinare che gli è
stato contestato.
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