F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di PIERO BRAGLIA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010
Procedimento disciplinare a carico di PIERO BRAGLIA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione
ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta
dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione
ORDINA
l’applicazione al sig. PIERO BRAGLIA della sanzione dell’ammenda di 1.000€.
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CAMPISI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Campisi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico, ed in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte
della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Junior
Ramacca senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 21/02/2011.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di
allenatore pur in carenza di regolare tesseramento
P.Q.M.
dichiara il sig. GIUSEPPE CAMPISI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
19/02/2011.
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