F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di VITO CUCCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di VITO CUCCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione ORDINA l’applicazione al sig. VITO CUCCO della sanzione della squalifica fino al 21/03/2011. Procedimento disciplinare a carico di MARIO CAMILLO DE NARDIS – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. De Nardis è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della Società AS Treglio nella stagione sportiva 2009/2010 e consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011; - assunta la memoria difensiva del deferito dello 06/12/2010. Ritenuto che: - i fatti risultano confermati dallo stesso deferito in sede di dichiarazioni rese alla Procura federale P.Q.M. dichiara il sig. MARIO CAMILLO DE NARDIS responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011.
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