F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di FLORIANO GUELFI Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di FLORIANO GUELFI Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione ORDINA l’applicazione al sig. FLORIANO GUELFI della sanzione della squalifica fino al 31/01/2011. Procedimento disciplinare a carico di FRANCO INGOGLIA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Ingoglia è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Nuova Partanna Calcio senza formalizzare regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011; - assunta la memoria difensiva del deferito dello 09/12/2010. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento; P.Q.M. dichiara il sig. FRANCO INGOGLIA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 19/02/2011.
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