F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di STEFANO RUGGERI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011
Procedimento disciplinare a carico di STEFANO RUGGERI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. RUGGERI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico, ed in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte
della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della società ASD Real
Gabbiano senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino all’8/5/2011.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati avendo il deferito svolto attività di
allenatore in carenza di regolare tesseramento;
P.Q.M.
dichiara il sig. STEFANO RUGGERI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo
08/05/2011.
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