LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 4 febbraio 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11.28 odierne) circa la condotta tenuta al 14° del secondo tempo dal calciatore Chivu Cristian (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Rossi Marco (Soc. Bari);

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 4 febbraio 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11.28 odierne) circa la condotta tenuta al 14° del secondo tempo dal calciatore Chivu Cristian (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Rossi Marco (Soc. Bari); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore nero-azzurro, nell’area di rigore barese particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio di punizione, affiancava il calciatore Rossi e, con un repentino movimento del braccio destro, lo colpiva con un pugno al volto, facendolo cadere dolorante al suolo. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto la sua attenzione, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.14 odierne, era concentrata in altra direzione. Il gesto del calciatore interista, del tutto avulso dall’azione di giuoco, palesemente intenzionale e potenzialmente lesivo per l’energia impressa e la delicata zona del corpo colpita, integra, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella “condotta violenta”, che rende ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS. Consegue pertanto la sanzionabilità di tale comportamento ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS che, in considerazione della peculiarità dell’episodio, appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Chivu Cristian (Soc. Internazionale) con la squalifica per quattro giornate effettive di gara.
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