LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 10 maggio 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. PALERMO – Soc. BARI Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11.39 del 9 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 38° del secondo tempo dal calciatore Armin Bacinovic (Soc. Palermo) nei confronti del calciatore Kamil Kopunek (Soc. Bari);
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 10 maggio 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. PALERMO – Soc. BARI
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS
(pervenuta a mezzo fax alle ore 11.39 del 9 maggio 2011) circa la condotta tenuta al 38° del
secondo tempo dal calciatore Armin Bacinovic (Soc. Palermo) nei confronti del calciatore
Kamil Kopunek (Soc. Bari);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, all’atto dell’esecuzione di
un calcio di punizione accordato alla squadra ospite, nei pressi dell’area di rigore palermitana, il
calciatore barese Kopunek si inseriva nella barriera difensiva e quindi, con un repentino
movimento laterale, veniva a contatto con il calciatore palermitano Bacinovic. Quest’ultimo,
spostato lateralmente, con un rapido movimento del braccio destro colpiva con la mano il petto
dell’avversario. Entrambi i calciatori cadevano al suolo, il Kopunek con atteggiamento
sofferente, e il giuoco proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare
in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara non aveva “visto”
l’episodio.
Le immagini disponibili, della durata di pochi secondi, non consentono di esprimere una
valutazione certa, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa l’ipotizzata “condotta
violenta” da parte del calciatore palermitano, sia per quanto attiene alla potenzialità lesiva
dell’impatto (un pugno? una manata? un movimento istintivo di reazione alla spinta ricevuta
dall’avversario?) sia per quanto attiene all’intenzionalità lesiva, difficilmente individuabile in un
contesto agonistico reciprocamente veemente.
E l’incertezza probatoria esclude ovviamente la sanzionabilità.
P.Q.M.
delibera, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Armin
Bacinovic (Soc. Palermo) in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale.
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