LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 23 aprile 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara Soc. ROMA – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 15.31 del 20 aprile 2011) circa la condotta tenuta al 2° del secondo tempo dal calciatore Mirko Vucinic (Soc. Roma) nei confronti del calciatore JFerreira Da Silva Lucimar (Soc. Internazionale);
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 23 aprile 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
Gara Soc. ROMA – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS
(pervenuta a mezzo fax alle ore 15.31 del 20 aprile 2011) circa la condotta tenuta al 2° del
secondo tempo dal calciatore Mirko Vucinic (Soc. Roma) nei confronti del calciatore JFerreira
Da Silva Lucimar (Soc. Internazionale);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore Vucinic,
nell’area di rigore avversaria, veniva contrastato dal calciatore “Lucio” ed il pallone finiva in
possesso del portiere nero-azzurro, ad alcuni metri di distanza dai due antagonisti.
In tale frangente, il calciatore giallo-rosso, con movimento all’indietro del braccio destro, colpiva
con il gomito il fianco sinistro dell’avversario, che cadeva al suolo con atteggiamento sofferente,
rialzandosi qualche tempo dopo senza ulteriori conseguenze.
Il giuoco non veniva interrotto e l’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in
quanto, come precisato, su richiesta di questo Ufficio, il gesto del Vucinic “non era visto” dagli
Ufficiali di gara.
E’ evidente l’antisportività del gesto compiuto dal Vucinic, del tutto avulso dal contesto
agonistico (il pallone non era in alcun modo raggiungibile), ma la limitata energia impressa al
movimento del braccio e la zona del corpo attinta (braccio ed emitorace), non particolarmente
delicata e sensibile, inducono a ritenere che non sussista, nell’esclusione di ogni ragionevole
dubbio, quella “potenzialità lesiva” che connota la “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n.
4 lettera b) CGS
Per tanto, visto l’art. 35, n. 1.3 CGS,
delibera
di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mirko Vucinic
(Soc. Roma) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.
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