LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ALIZZI/A.C.R.MESSINA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ALIZZI/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con reclamo datato 20/04/2010, inoltrato a mezzo Raccomandata A.R. il sig.Giuseppe ALIZZI chiedeva la condanna della Società A.C.R.MESSINA al pagamento della somma di €.23.286,56 per rate del compenso annuo non pagate relativamente all’accordo economico stipulato con la la stessa per la Stagione Sportiva 2009/10.
La Società contro interessata presentava le proprie controdeduzioni e memorie difensive in data 10/05/2010. Nelle contro deduzioni viene fatto espresso riferimento alla circostanza che l’importo versato a titolo di acconto non sarebbe, come sostenuto dal ricorrente di €.2.000,00 ma bensì di €.20.000,00.
Inoltre, nel merito, la resistente produceva nr.2 assegni da €.7.000,00 cadauno intestati al padre del reclamante e cioè il Sig.Lorenzo ALIZZI in quanto a detta della stessa il calciatore aveva lui stesso così disposto, non essendo intestatario di alcun conto corrente bancario.
Il calciatore a propria volta rilevava che, l’acconto versato dalla Società a mezzo assegno bancario prodotto reca l’importo di €.2.000,00 inoltre produceva dichiarazione di quietanza per tale importo con indicati gli estremi di cui sopra. Ancora produceva una dichiarazione della Banca Monte dei Paschi di Siena nella quale era riportata la circostanza che il Sig.Giuseppe ALIZZI è titolare di conto corrente bancario presso la filiale di Barcellona P.G. dal 21/03/2000.
Dalla documentazione prodotta dal reclamante si evince chiaramente che le argomentazioni della Società sono contraddette, risultando vero il contrario.
Di conseguenza, la circostanza che la Società abbia prodotto n.2 assegni da €.7.000,00 intestati ad Lorenzo ALIZZI, soggetto terzo non rileva come forma di adempimento del contratto in vigore inter partes.
Ciò a dire che la consegna dei due assegni al Sig. Lorenzo ALIZZI, si ripete terzo rispetto al rapporto contrattuale, non libera la Società dall’obbligazione di pagamento di cui all’art.1188 c.c.
Si rileva ictu oculi la fattispecie sottointesa e che può giustificare il pagamento a Lorenzo ALIZZI e non a Giuseppe ALIZZI, titolare del diritto di credito.
Alla CA.E. non è certo dato obbligo di approfondire la questione, ma la Commissione è tenuta ad esaminare esclusivamente sotto l’aspetto normativo gli obblighi contrattuali a cui sono tenute le parti.
Nella fattispecie la Società A.C.R. MESSINA è inadempiente non avendo fornito la prova dell’assolvimento dell’obbligazione di pagamento.
Nessuna rilevanza rivestono quindi gli assegni consegnati ad un terzo estraneo al rapporto contrattuale.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società A.C.R.MESSINA al pagamento in favore del Sig.Giuseppe ALIZZI della somma di €.23.286,56.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.