LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GAMBINO/POL.ADRANO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GAMBINO/POL.ADRANO CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 05/06/2010 il sig.Andrea GAMBINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ADRANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ADRANO CALCIO al pagamento in favore del sig. Andrea GAMBINO della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.