COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA ATL. CASALNUOVO / SAN PIO MONDRAGONE DEL 3.04.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA ATL. CASALNUOVO / SAN PIO
MONDRAGONE DEL 3.04.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società San Pio Mondragone,
avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Palma Giuseppe, rileva la parziale fondatezza
dell’atto di impugnazione. Invero, dalla disamina del reclamo proposto, nonché di quanto repertato
dall’arbitro nel suo rapporto, nella doverosa rilevazione della gravità del gesto del calciatore, deve tuttavia
osservarsi che, in una valutazione globale, non possa prescindersi dalla considerazione che, sulla base di
quanto specificato dal direttore di gara, non sia stato determinato danno fisico di alcun genere per l’arbitro
stesso. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica che la squalifica a carico del calciatore Palma Giuseppe
debba essere ridotta al 30.06.2012. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Pio Mondragone, di ridurre al
30.06.2012 la squalifica a carico del calciatore Palma Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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