COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA ATL. CASALNUOVO / SAN PIO MONDRAGONE DEL 3.04.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA ATL. CASALNUOVO / SAN PIO MONDRAGONE DEL 3.04.2011 – PROMOZIONE La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società San Pio Mondragone, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Palma Giuseppe, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla disamina del reclamo proposto, nonché di quanto repertato dall’arbitro nel suo rapporto, nella doverosa rilevazione della gravità del gesto del calciatore, deve tuttavia osservarsi che, in una valutazione globale, non possa prescindersi dalla considerazione che, sulla base di quanto specificato dal direttore di gara, non sia stato determinato danno fisico di alcun genere per l’arbitro stesso. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica che la squalifica a carico del calciatore Palma Giuseppe debba essere ridotta al 30.06.2012. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Pio Mondragone, di ridurre al 30.06.2012 la squalifica a carico del calciatore Palma Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it