COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ROCCHESE – GARA VALENTINO MAZZOLA I POL. ROCCHESE DELL’11.04.2011 –ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ROCCHESE – GARA VALENTINO MAZZOLA I POL.
ROCCHESE DELL’11.04.2011 –ATT. MISTA
La C.D.T., letto il reclamo avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore D’Amato Rocco,
sanzione pubblicata sul C.U. n. 110 del 14.04.2011 del C.R. Campania, pag. 2466, in via preliminare, ne
rileva l'inammissibilità, essendo esso stato proposto dalla società Pol. Rocchese in violazione dei termini
abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e
Distrettuali, di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque - Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e
dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva
2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in
allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 febbraio del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini
abbreviati prescrivono: gli eventuali reclami, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono
pervenire, a mezzo telefax, o altro mezzo idoneo, o essere depositati, presso la sede del Comitato
Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale,
dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel predetto termine e se trattasi di reclamo
finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento
della relativa tassa, con, in allegato, l'attestazione dell'invio dei motivi di reclamo anche all'eventuale
controparte. Il reclamo in esame, viceversa, pur relativo ad una gara delle ultime quattro giornate, é stato
formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 20.04.2011 ed é pervenuto, a questa C.D.T., in data
26.04.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di
inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito.dal Codice di
Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della
società Pol. Rocchese.
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