F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 18 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 310/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTANOVA INTERP./MESSINA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 18 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 310/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTANOVA INTERP./MESSINA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 alla A.C.R. Messina. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Cittanova Interpiana/Messina disputatosi il 27.2.2011, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ACR Messina, posizionatesi alle spalle di un Assistente Arbitrale, avevano rivolto a quest’ultimo espressioni offensive ed irriguardose. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo l’A.C.R. Messina, chiedendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante nega ogni addebito sostenendo che gli addetti del Messina “non solo non hanno proferito alcuna frase offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale, ma lo stesso ha voluto, non avendo visto di persona gli autori di tale gesto, così come si evince nel suo rapporto di gara, ma colpire il primo che capitava in mezzo a tanta confusione di voci minacciose ed irriguardose appartenenti a persone presenti all’interno del recinto di giuoco” . Ad avviso della Corte il proposto ricorso va disatteso. Le doglianze di cui sopra non appaiono suffragate da alcun elemento di prova e risultano contraddette, in particolare, dal rapporto dell’assistente arbitrale stesso, il quale ha riportato, testualmente, il contenuto delle gravi espressioni oltraggiose ricevute da parte di due addetti della società. Infatti, nel rapporto dell’assistente arbitrale è dato leggere “al 25° del primo tempo richiamavo l’attenzione del collega poichè dietro di me si introducevano 2 addetti della Soc. Messina con la relativa tuta della società che si posizionavano dietro di me dicendo “vergogna sei un pezzo di ……”. A fronte di quanto risulta dal predetto atto, la società ricorrente non ha dedotto nessun motivo specifico diretto a confutare l'accaduto. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, costituisce principio indiscusso e consolidato dell’ordinamento sportivo che nei procedimenti disciplinari il rapporto dell’arbitro e degli assistenti costituisce una fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35, 1.1, C.G.S, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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