F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 18 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 310/CGF del 21 Giugno 2011 2) RICORSO S.S.D. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERAMO CALCIO/ATLETICO TRIVENTO DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 7.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 18 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 310/CGF del 21 Giugno 2011 2) RICORSO S.S.D. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERAMO CALCIO/ATLETICO TRIVENTO DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 7.3.2011) Nel corso della gara Teramo/Atletico Trivento del 5.3.2011, uno degli assistenti dell’arbitro veniva fatto segno, da parte di sostenitori della squadra ospitante, di espressioni ingiuriose e razziste. Altro assistente, sempre da parte di sostenitori della squadra ospitante, veniva colpito da alcuni oggetti di tanto che l’arbitro era costretto ad interrompere temporaneamente l’incontro. Al termine della gara, la porta dello spogliatoio occupato dagli arbitri veniva colpita da calci e pugni da parte di persone non identificate ma che dagli insulti e le invettive che lanciavano all’indirizzo della terna erano riconducibili come appartenenti alla società Teramo. Infine, mentre la terna arbitrale lasciava l’impianto sportivo, era fatta segno di numerosi insulti ed il pubblico – sempre sostenitori della squadra ospitante – assiepato colpiva anche con sputi la vettura ove la terna medesima aveva preso posto . Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 127 del 7.3.2011), considerata altresì la recidiva richiamata ai Com. Uff. nn. 75, 84 e 114, sanzionava la società con la squalifica del campo per 2 gare da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse oltre all’ammenda di € 2.500,00. Proponeva impugnazione la società Teramo chiedendo la riduzione della squalifica del campo e dell’ammenda, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare una sanzione così afflittiva. Sottolineava la società Teramo che aveva posto in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi, anche a mezzo di un modello di organizzazione e gestione all’uopo deputati. Rilevava ancora la società Teramo come il Giudice Sportivo avesse travisato uno dei precedenti comunicati che avevano costituito il fondamento della recidiva, comunicato che dopo la sua adozione, era stato modificato poiché i fatti di violenza ascritti ai sostenitori del Teramo in realtà erano stati commessi dai sostenitori della squadra avversaria. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che effettivamente la società Teramo ha dato prova di aver adottato un sistema organizzativo teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi e che in realtà uno dei comunicati ufficiali richiamati (n. 84) è stato modificato con apposito provvedimento nei sensi richiamati dalla parte. Fatta questa premessa, si osserva che il sistema organizzativo adottato, in concreto, non ha eliminato del tutto la possibilità di incidenti come dimostrano i fatti oggi all’esame. Al riguardo è indubbio che gli accadimenti come descritti nei rapporti della terna arbitrale sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara nonché dai colpi alla porta dello spogliatoio della terna e dagli insulti in quella occasione indirizzati. Fatto questo di estrema gravità ascrivibile unicamente a calciatori e dirigenza essendo, o almeno dovendo essere, impedito l’ingresso di estranei negli spogliatoi. Al riguardo occorre però considerare che non vi è stato alcun concreto tentativo di aggressione né di sottoposizione a peculiari intimidazioni fisiche o verbali. In considerazione di questi dati, ritiene equo pertanto la Corte ridurre la sanzione irrogata a carico della società Teramo rideterminando la stessa nella disputa a porte chiuse per 2 gare effettive, confermando nel resto la decisione di primo grado. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Teramo di Teramo, ridetermina la sanzione inflitta in 2 gare effettive da disputarsi in casa a porte chiuse. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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