F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE GALLOPPA DANIELE SEGUITO GARA PARMA/NAPOLI DEL 13.3.2011 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – SERIE A (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE GALLOPPA DANIELE SEGUITO GARA PARMA/NAPOLI DEL 13.3.2011 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – SERIE A (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011) La società F.C. Parma S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011, con la quale è stata inflitta al calciatore Galloppa Daniele a seguito della gara Parma/Napoli del 13.3.2011, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, al 14° del secondo tempo, colpito "a gamba tesa" il petto di un avversario, che poteva riprendere il gioco dopo l'intervento dei sanitari. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto e i fatti avvenuti, ritenendo, come chiaramente riferito nel referto del Direttore di gara, che il fatto è avvenuto in corso di gioco con il pallone a distanza di gioco e che, pur essendo stato posto in essere un gesto scomposto e potenzialmente pericoloso, non si è esplicato in maniera direttamente violenta in quanto diretto a prendere la palla e quindi, nella condotta posta in essere non vi erano sicuri connotati di violenza, accoglie il ricorso in oggetto e riduce la sanzione applicata dal Giudice Sportivo da 3 a 2 giornate effettive di gara di squalifica e infligge un' ammenda di € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. di Parma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Galloppa Daniele a 2 giornate effettive di gara e all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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