F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011 2) RICORSO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTA AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN SEGUITO GARA MILAN/BARI DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011
2) RICORSO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTA AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN SEGUITO GARA MILAN/BARI DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Milan/Bari, disputato in data 13.3.2011 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida il calciatore Zlatan Ibrahimovic ed infliggeva a quest’ultimo la
squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver “al 28° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento ma con il pallone non più a distanza di gioco, colpito volontariamente, da tergo, con una manata all’addome, un calciatore avversario, facendolo cadere al suolo, senza conseguenze lesive”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan, la quale lamenta la non applicabilità, al caso di specie, dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., dal momento che il gesto posto in essere dal calciatore Ibrahimovic, ai danni dell’avversario Marco Rossi, non può configurare la fattispecie di condotta violenta ma soltanto di comportamento antisportivo, sanzionato dalla lett. a) del predetto articolo, la quale prevede la squalifica di sole due giornate di gara. La società, inoltre, sostiene che l’evento sanzionato è avvenuto a seguito di un contrasto di gioco e che il pallone, a differenza di quanto sostenuto dall’arbitro, era ancora astrattamente giocabile, con la conseguenza che la spinta del giocatore in questione deve considerarsi finalizzata a spostare l’avversario al solo scopo di recuperare il pallone stesso e non per creare nocumento al calciatore del Bari. Pertanto, la società ha richiesto la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata di gara, oltre l’ammonizione con diffida o, in subordine, ad una giornata di gara con un ammenda ovvero a 2 giornate di gara. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.3.2011, è presente l’Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, deve in effetti rilevare la non congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti: il gesto compiuto dal calciatore Ibrahimovic non appare configurabile quale gesto tipicamente violento, e questo non solo per la mancanza delle conseguenze lesive (elemento che, come noto, non può dirsi sufficiente a costituire esimente), bensì anche per l’inidoneità del mezzo (manata, peraltro in contesto non lontano dall’azione di gioco), e pertanto, in definitiva, deve essere ritenuto un esempio di comportamento gravemente antisportivo, sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan di Milano riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ibrahimovic Zlatan a giornate effettive di gara, mantenendo, però, ferma l’ammonizione con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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