F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011 3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RADU STEFAN DANIEL SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011
3) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RADU STEFAN DANIEL SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)
Con rituale reclamo la S.S. Lazio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore Radu Stefan Daniel, seguito gara Roma/Lazio del 13.3.2011, la squalifica per 3 giornate effettive di gara. Con i motivi scritti, la reclamante ha eccepito la mancanza del requisito di violenza del gesto, assumendo, per contro, che il Radu aveva solo simulato il gesto della testata al suo avversario, tant'è che non vi era stato alcun contatto fisico. Ha, pertanto, chiesto l'annullamento della sanzione o una congrua riduzione della stessa. Alla seduta del 25.3.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Questa Corte, al fine di meglio chiarire la dinamica del gesto sanzionato dal Giudice Sportivo ex art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., ha interpellato l'assistente arbitrale che l'aveva refertato, il quale ha precisato che il Radu, pur ponendosi fronte contro fronte con il suo avversario, lo aveva appena sfiorato toccandolo leggermente senza i connotati dell'atto di violenza. Ciò premesso, questa Corte, ritiene che il gesto del Radu, seppur deprecabile per lo svolgersi e la platealità della dinamica, possa essere circoscritto a condotta gravemente antisportiva ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Radu Stefan Daniel a 2 giornate effettive di gara e all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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