F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011 4) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. LEDESMA CRISTIAN DANIEL SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011
4) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. LEDESMA CRISTIAN DANIEL SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive e ammenda di € 5.000,00 al calciatore Ledesma Cristian Daniel. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Roma/Lazio disputatosi il 13.3.2011, il calciatore sopra citato, al 45° del secondo tempo, rivolgeva all’Arbitro pesanti insulti. Avverso tale provvedimento la società S.S.Lazio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.3.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 22.3.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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