F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 21 Giugno 2011 3) RICORSO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE RAPISARDA ROSALIA SEGUITO GARA RES ROMA/CAMALEONTE DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 21 Giugno 2011
3) RICORSO A.S.D. CAMALEONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE RAPISARDA ROSALIA SEGUITO GARA RES ROMA/CAMALEONTE DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011)
Con reclamo del 9.4.2011 la società A.S.D. Camaleonte Calcio impugnava davanti questa Corte la pronuncia di 6 giorni precedente del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con cui era stata applicata alla calciatrice Rosalia Rapisarda "per aver rivolto locuzioni offensive ad un dirigente della società ospitante pretendendo l'apertura del cancello di accesso alle tribune chiuso in osservanza delle norme": in particolare, la reclamante lamentava l'eccessività della sanzione. Ciò premesso, la Corte ritiene che, in considerazione delle circostanze in cui si è manifestata (ed in special modo del fatto che l'incidente abbia avuto luogo al termine della gara e senza connotazioni di violenza), la condotta oggetto del presente procedimento debba essere adeguatamente punita con l'applicazione di due gare di squalifica. Va conseguentemente disposta la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Camaleonte Calcio di Sant’Agata Li Battiati (Catania), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Rapisarda Rosalia a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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