F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 26 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 21 Giugno 2011 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POL. FONNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEF TEMPIO PAUSANIA/FONNI DEL 30.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 35 del 10.3.2011) 3. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA RELATIVA ALLA GARA SEF TEMPIO/ POL. FONNI DEL 30.1.2011 – COM. UFF. N. 35 DEL 10.3.2011.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 26 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 21 Giugno 2011 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POL. FONNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEF TEMPIO PAUSANIA/FONNI DEL 30.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 35 del 10.3.2011) 3. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA RELATIVA ALLA GARA SEF TEMPIO/ POL. FONNI DEL 30.1.2011 – COM. UFF. N. 35 DEL 10.3.2011. Con atto, spedito in data 16.4.2011, la società Polisportiva Fonni ha proposto ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 10.3.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. S.E.F. Tempio Pausania, era stato ripristinato il risultato di 1 a 0 in favore della società, da ultimo menzionata, con riferimento alla gara A.S.D. Sef Tempio Pausania/Polisportiva Fonni, disputatasi in data 30.1.2011. Avverso la medesima decisione ha proposto ricorso ex art. 37, comma 1, lett. c), il Presidente Federale. Preliminarmente, questa Corte, attesa la connessione oggettiva dei ricorsi in epigrafe, li riunisce. Le doglianze, proposte rispettivamente dalla Polisportiva Fonni e dal Presidente Federale, sono manifestamente fondate. Risulta dagli atti che il calciatore, signor Sanna Marco, non aveva titolo a partecipare, per conto della società A.S.D. Sef Tempio Pausania, all’incontro di calcio A.S.D. Sef Tempio Pausania/Polisportiva Fonni, disputatasi in data 30.1.2011, atteso che lo stesso risultava tesserato per altra società e precisamente la Polisportiva Valledoria. Né, al proposito, varrebbe osservare che, in data 27.1.2011 (ovvero in data anteriore alla disputa della gara in argomento), la società A.S.D. Sef Tempio Pausania aveva inoltrato all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. il modulo avente ad oggetto la richiesta di Aggiornamento Posizione di Tesseramento del calciatore, signor Sanna Marco. Ed invero, la predetta richiesta (annullata dall’Ufficio di Tesseramenti del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. in data 1.2.2011) risulta palesemente illegittima atteso che, come noto, una Società di calcio non può chiedere il tesseramento di un calciatore che risulti ancora vincolato con altra Società, incorrendosi, in caso contrario, nella violazione del divieto di c.d. “doppio tesseramento”. Né, ancora, potrebbe affermarsi che la società A.S.D. Sef Tempio Pausania, alla data di disputa dell’incontro di calcio in argomento (30.1.2011), abbia fatto legittimo affidamento sull’intervenuto tesseramento del calciatore, signor Sanna Marco (tesseramento richiesto in data 27.1.2011 e annullato dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. in data 1.2.2011). Al proposito, deve osservarsi che, con riferimento al tesseramento dei calciatori “non professionisti”, la disciplina federale non prevede che gli Uffici di Tesseramento rilascino il visto di esecutività (previsto, invece, per il tesseramento dei calciatori “professionisti” dall’art. 39.3. N.O.I.F.); da ciò consegue che la società, che abbia chiesto il tesseramento di un calciatore “non professionista” e che decida di impiegare lo stesso in una gara ufficiale prima di avere avuto riscontro positivo dell’avvenuto tesseramento, lo fa a proprio rischio e pericolo. A ciò si aggiunga, che la società A.S.D. Sef Tempio Pausania è venuta meno al più elementare principio di diligenza in quanto, prima di chiedere il tesseramento del calciatore, signor Sanna Marco, avrebbe dovuto verificare, mediante il semplice accesso all’anagrafe federale, se il predetto calciatore non fosse ancora vincolato con altra società. Da ultimo, questa Corte osserva che il signor Sanna Marco non poteva chiedere il tesseramento, come allenatore dilettante, per conto dalla società A.S.D. Sef Tempio Pausania; ed invero, l’art. 40.2. N.O.I.F. prevede, nella seconda parte della disposizione, che “i calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori”; nel caso di specie, il sig. Sanna Marco, essendo tesserato, quale calciatore, per la società Polisportiva Valledoria, non poteva richiedere il tesseramento, quale allenatore dilettante, per conto della società A.S.D. Sef Tempio Pausania. La circostanza, da ultimo menzionata, impone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale per le valutazioni di competenza. Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dalla Pol. Fonni di Fonni (Nuoro) e dal Presidente Federale li accoglie, e per l’effetto, infligge alla società Sef Tempio Pausania la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo del ricorso n. 2).
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