F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011 2) RECLAMO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.5.2011 INFLITTA AL SIGNOR VINCENZO GRECO SEGUITO GARA ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011
2) RECLAMO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.5.2011 INFLITTA AL SIGNOR VINCENZO GRECO SEGUITO GARA ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.S. Andria Bat ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1^ Divisione Andria/Benevento, veniva inflitta al Dirigente signor Vincenzo Greco l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.5.2011 perché “al termine della gara negli spogliatoi pronunciava frasi reiteratamente offensive verso la classe arbitrale ed il Presidente della Lega Pro”. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione all’assenza di qualsivoglia intento offensivo e/o provocatorio nel comportamento tenuto dal Greco che andrebbe considerato come irriguardoso ed ai precedenti giurisprudenziali. Chiedeva pertanto di ridurre significativamente e congruamente l’inibizione comminata. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento offensivo risulta dai documenti ufficiali di gara e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria BAT S.r.l. di Andria (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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