F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011 4) RECLAMO S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/TARANTO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011
4) RECLAMO S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/TARANTO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)
Con ricorso ritualmente proposto, la società S.S. Juve Stabia ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011, con il quale in relazione alla gara Juve Stabia/Taranto del 23.4.2011 veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 perché propri sostenitori durante la gara indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; perché persona non identificata indebitamente presente sul terreno di gioco al termine della gara accompagnava il rientro negli spogliatoi dell’arbitro con reiterate frasi offensive. La società reclamante, dopo avere affermato di non volere entrare nel merito dei fatti contestati”, espone “delle riserve in merito al quantum della sanzione irrogata”. Al riguardo, l’interessata deduce che il Giudice Sportivo, in altre situazioni analoghe, avrebbe usato un “metro di giudizio leggermente diverso”. L’eccessività della sanzione, poi, deriverebbe anche dalla accertata mancanza delle aggravanti della reiterazione e della recidività. La tesi difensiva non è condivisibile. Nella concreta vicenda in esame risultano comprovati due distinti episodi, che concretano altrettanti illeciti sportivi della società, congruamente sanzionati, secondo un razionale e omogeneo parametro di valutazione. Né può affermarsi che la determinazione del trattamento sanzionatorio sia stata effettuata prescindendo dall’assenza di recidiva e dalla affermata episodicità dei fatti. In definitiva, quindi, l’impugnata decisione del giudice sportivo deve essere integralmente confermata. Per questi motivi La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia di Castellamare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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