F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011 5) RECLAMO S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA CAVESE/JUVE STABIA DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 03.05.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011 5) RECLAMO S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA CAVESE/JUVE STABIA DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 03.05.2011) Preliminarmente, la Sezione osserva che la società, con un unico atto, ha preannunciato reclamo nei riguardi delle decisioni del giudice sportivo concernenti la squalifica per 2 giornate dell’allenatore Braglia Piero e la squalifica, per 6 giornate, del calciatore Di Cuonzo Stefano. Tuttavia, i motivi di ricorso proposti riguardano soltanto la sanzione inflitta al signor Braglia Piero, senza investire la squalifica irrogata al calciatore Di Cuonzo Stefano. La reclamante sostiene che i fatti ascritti al signor Braglia Piero, allenatore della squadra, così come descritti dagli atti ufficiali, devono essere ridimensionati nella loro effettiva gravità, per essere inquadrati nel paradigma della condotta meramente irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale, non assumendo i connotati del comportamento offensivo. Il gravame è fondato. Il referto redatto dall’assistente arbitrale signor Volpe Mario indica che al 23° del 1° tempo, a seguito di una decisione arbitrale, “il Mister della Società Juve Stabia Sig. Braglia Piero inveiva verbalmente nei miei confronti, pronunciano la seguente frase ‘assistente, credo che ora abbiate rotto già abbastanza il cazzo con queste decisioni.” Nel contesto in cui si colloca, l’episodio va qualificato come espressivo di un atteggiamento certamente irriguardoso nei riguardi della terna arbitrale, in considerazione del linguaggio utilizzato, senza assumere, tuttavia i connotati oggettivi di una offesa indirizzata alla persona dell’assistente. Pertanto, in conformità agli orientamenti interpretativi consolidati di questa Corte, la sanzione deve essere correttamente rimodulata, in funzione dell’esatta qualificazione giuridica del fatto. A tale proposito, il Collegio stima congrua la sanzione di 1 giornata di squalifica e di € 500,00 di ammenda, in luogo delle 2 giornate di squalifica irrogate dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia di Castellamare di Stabia (Napoli) riduce la sanzione inflitta al calciatore Braglia Piero ad 1 giornata effettiva di gara e ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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