F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 17) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. BARILLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DEL C.D.A.E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.;AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. FILIPPI CARLO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6682/954PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 17) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. BARILLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DEL C.D.A.E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.;AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. FILIPPI CARLO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6682/954PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14.6.2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 al signor Alessandro Barilli e Carlo Filippi, rispettivamente presidente e vicepresidente del C.d.A. e legali rappresentanti pro-tempore della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., nonché alla medesima predetta A.C. Reggiana 1919 S.p.A., per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV°) N.O.I.F. (Barilli e Filippi) e dell’art. 4, comma 1, C.G.S. (A.C. Reggiana 1919 S.p.A.) per la condotta illecita ascritta ai sigg.ri Alessandro Barilli e Carlo Filippi relativa alla mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010. Il procedimento ha origine dalla nota in data 23.2.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 N.O.I.F., lett. c), punto IV°. Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F., che la stessa è ascrivibile ai sig.ri Alessandro Barilli e Carlo Filippi, legali rappresentanti pro-tempore della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., nonché alla medesima predetta A.C. Reggiana 1919 S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra i medesimi e la società e che da tale condotta deriva la responsabilità diretta della stessa predetta società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., visto l’art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i sigg.ri Alessandro Barilli e Carlo Filippi, per la violazione prima indicata, sia la A.C. Reggiana S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.. Così incardinatosi il procedimento e perfezionatosi il contraddittorio, i soggetti deferiti presentavano, nei termini assegna, apposita memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento, “il solo provvedimento in grado di porsi quale concreta e corretta applicazione della ratio sottesa alla apprezzata disciplina relativa ai controlli sulla gestione economico-finanziaria delle società professionistiche ed alla norma richiamata nell’impugnato provvedimento di deferimento» Illustrano, nella proprie difese, i deferiti, come la A.C. Reggiana 1919 S.p.A. abbia provveduto al regolare pagamento, mediante bonifico bancario, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, collaboratori e dipendenti utilizzando il previsto conto corrente dedicato, “ad eccezione del solo signor Offredi Danile, il cui stipendi veniva, in pari data, corrisposto a mezzo assegno bancario (n. 0176604002-3) dell’importo di € 3.186,00” titolo – questo – la cui emissione “ si rendeva necessaria (rectius: inevitabile), in quanto, alla data del 30.9.2010, il calciatore, neo tesserato con contratto del 27.7.2010, non aveva ancora provveduto a comunicare le proprie coordinate bancarie alla Reggiana, nonostante questa ne avesse fatto espressa richiesta”. “Del resto, si legge nella memoria difensiva depositati in prime cure, “non vi è motivo per dubitare che, qualora il signor Offredi avesse prontamente comunicato alla Reggiana il proprio codice Iban, il pagamento degli emolumenti di luglio 2010 sarebbe stato eseguito a mezzo bonifico bancario, tramite il conto corrente dedicato, così come avvenuto per tutti gli altri tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; tant’è vero, che le mensilità di agosto e settembre 2010 sono state corrisposte al calciatore Offredi mediante bonifico bancario, utilizzando, appunto, il conto corrente dedicato». Vi sarebbe, poi, a dire dei deferiti, ulteriore ed assorbente circostanza sufficiente, di per sé, ad escludere l’esistenza della violazione contestata. Infatti, l’assegno emesso il 30.9.2010 a favore del signor Offredi non è stato incassato: il calciatore, infatti, “resosi conto della propria dimenticanza», restituiva il titolo di credito alla società che, di conseguenza, provvedeva a stornarlo sul conto corrente dedicato e ad effettuare il pagamento tramite bonifico, con valuta 30.9.2010, non appena avuta comunicazione delle coordinate bancarie. Per l’effetto, dunque, il pagamento “inizialmente eseguito dalla Reggiana a mezzo assegno bancario, sebbene inevitabile per le ragioni dianzi esposte, è stato, di poi, prontamente regolarizzato dalla società, si che, a tacer d’altro, neppure sussiste l’asserita violazione dell’art. 85, lett. c), par. IV° N.O.I.F.». All’udienza tenutasi innanzi alla Commissione Disciplinare il rappresentante della Procura Federale insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 a carico di ciascun deferito. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte al signor Barilli ed al signor Filippi e, per essi, alla A.C. Reggiana 1919 S.p.A. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, la violazione assuma caratteri “lievi in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato,“che ne consentono la tracciabilità». Ciò premesso, riteneva congrua e, quindi, infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico di ciascuno dei deferiti. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello il Procuratore Federale, articolando due specifici motivi. Con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell’ordinamento federale l’esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, attraverso l’obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente, «commisurare la sanzione all’entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall’importo pagato in maniera difforme». Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00, concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00. Evidentemente, argomenta la Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante. Conclude, dunque, la Procura Federale affinché l’adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00, […] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia […] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado». I deferiti hanno presentato unica memoria difensiva, sostanzialmente reiterando le argomentazioni già svolte in prime cure e ritenendo “ineccepibile” l’iter motivazionale seguito dalla Commissione Disciplinare Nazionale, che ha “attribuito rilevanza non tanto (rectius: non solo) all’importo, per altro di lieve entità (id est: € 3.186,00), corrisposto dalla Reggiana ad un proprio giocatore, bensì, più in generale, alle “modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato, che ne consentono la tracciabilità”». All’udienza dibattimentale, innanzi a Questa Corte, il rappresentante della ricorrente Procura federale, ha insistito per l’accoglimento dell’appello. Il ricorso non è fondato. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento al sig. Daniel Offredi, per la mensilità di luglio 2010, sia stato effettuato dalla Reggiana a mezzo assegno bancario, anziché bonifico dal conto dedicato, solo perché l’interessato ha omesso di comunicare gli estremi Iban, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, ben avrebbe potuto, utilizzando la dovuta diligenza, la società Reggiana richiedere tempestivamente i necessari dati bancari, anche considerato che la norma prevede che la suddetta indicazione avvenga già in sede di “sottoscrizione del contratto”. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti deferiti, occorre affrontare il problema della determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00.. Ciò posto, è necessario rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “gli organi della Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Invertendo l’esame dell’ordine dei motivi di gravame, devono, anzitutto, dichiararsi irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le ragioni volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con –altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale. Quanto alla specifica lamentata incongruità ex se della sanzione fatta oggetto di appello, occorre osservare, anzitutto, che se le circostanze addotte dai deferiti per suffragare il giudizio di “inevitabilità” dell’utilizzo, per il calciatore Offredi, di modalità di pagamento diverse da quelle prescritte dall’ordinamento federale, non possono condurre al proscioglimento, le predette circostanze, tuttavia, ben possono essere valorizzate ai fini della graduazione della colpevolezza e, quindi, della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e, dunque, la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie: percorso, questo, pacificamente seguito dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Una corretta graduazione della sanzione passa, quindi, attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti, onde pervenire ad un giudizio sulla gravità del disvalore e dell’antigiuridicità (rispetto all’ordinamento federale) della condotta incriminata. In tal ottica, è possibile, tra l’altro, evidenziare che la A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha effettuato (per le ragioni già ricordate) pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 85, lett. c), parg. IV°, N.O.I.F. ad un solo proprio tesserato, per un complessivo importo di € 3.186,00, importo relativamente modesto se rapportato al complesso dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti e che le modalità del pagamento (assegno bancario tratto sul c/c dedicato) sono idonee a salvaguardare, in qualche modo, le esigenze di tracciabilità. È poi rimasto provato che la dimenticanza nella comunicazione del proprio codice Iban sia, in parte, anche imputabile al tesserato di cui trattasi (cfr. doc. 5). Dimostrato, altresì, il mancato incasso dell’assegno bancario da parte del calciatore e lo storno del titolo sul conto corrente dedicato intestato alla A.C. Reggiana 1919 S.p.A.. Non contestata, poi, la circostanza che, non appena ricevuta comunicazione degli estremi del c/c bancario del calciatore, la Reggiana ha provveduto ad effettuare i pagamenti dei mesi di agosto e settembre 2010 (oltre che ripetere quello relativo allo stesso mese di luglio 2010) utilizzando le modalità indicate dall’art. 85, lett. c), parg. IV°, N.O.I.F.. Considerato il complessivo quadro probatorio sinteticamente prima richiamato, considerato che lo stesso conduce ad escludere, nel caso di specie, un evidente atteggiamento, in capo all’agente, di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, Questa Corte reputa congrua la sanzione irrogata a ciascuno dei deferiti in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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