LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Marco PEPE/VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DEL CALCIATORE Marco PEPE/VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/06/2010 il sig.Marco PEPE, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l. un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009
e di €.10,000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento del saldo delle due Stagioni Sportive non percepito di
€.6.587,10.
La Società non depositava alcuna difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società VALLE
D’AOSTA CALCIO S.r.l.al pagamento in favore del sig.Marco PEPE, della somma di €.6.587,10. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V/Aosta i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.