LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio AMARANTE/U.S.ANGRI CALCIO 1927 ASD
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
13) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio AMARANTE/U.S.ANGRI CALCIO 1927 ASD
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/06/2010 il sig.Antonino AMARANTE , si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.ANGRI CALCIO 1927 ASD un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.440,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intero
importo previsto dall’accordo depositato.
La Società non depositava alcuna difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.ANGRI
CALCIO 1927 ASD al pagamento in favore del sig.Antonino AMARANTE, della somma di €.7.440,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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