LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni TORRE/MORRO D’ORO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni TORRE/MORRO D’ORO CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/07/2010 il sig.Giovanni TORRE , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società MORRO D’ORO CALCIO S.r.l., un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.6.000,00.
La Società in data 15/9/2010 faceva pervenire un fax a propria difesa. Lo stesso non veniva preso in
considerazione per la decisione in quanto inviato unicamente alla Commissione Accordi Economici e non alla
controparte. Oltretutto inviato fuori termine massimo per l’inoltro delle controdeduzioni (15 giorni dal
ricevimento del reclamo da parte del calciatore, giusto quanto previsto dall’art.21/bis del Regolamento L.N.D.)
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MORRO
D’ORO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giovanni TORRE della somma di €.6.000,00. Dispone
la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.