LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 27) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BACCI/A.S.D.CECINA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 60 del 06/10/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
27) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BACCI/A.S.D.CECINA CALCIO
Con Racc.A.R. in data 24/06/2010 il sig.Francesco BACCI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo
di aver concluso con la Società A.S.D.CECINA CALCIO, un accordo economico prevedente il compenso lordo di
€.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/09.
Precisando di aver percepito rate per €.5.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente
somma di €.1.400,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata apposta la firma in calce.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Francesco BACCI, nei confronti della Società A.S.D.CECINA CALCIO.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
Si precisa che lo stesso non potrà essere inoltrato nuovamente, in quanto il termine ultimo relativo alla
Stagione Sportiva 2008/09 è scaduto il 30 Giugno 2010.