LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 08/11/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AGOSTO/MORRO D’ORO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 08/11/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AGOSTO/MORRO D’ORO CALCIO
Con reclamo inoltrato in data 13/08/2010, il sig.Giuseppe AGOSTO chiedeva la condanna della
Società MORRO D’ORO CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.6.000,00 per rate del compenso
annuo lordo previsto dall’accordo economico depositato stipulato con la Società in questione, relativo alla
Stagione Sportiva 2009/10, non pagate per il periodo 12/02/2010- 22/05/2010.
La Società presentava le proprie controdeduzioni, con i relativi documenti allegati in fotocopia,
inviandoli esclusivamente alla scrivente Commissione Accordi economici e non anche al reclamante violando
in tal modo il principio del contraddittorio. Non solo,ma le “deduzioni” con i relativi allegati venivano
trasmessi in data 11/10/2010, dopo la comunicazione dell’avviso della C.A.E. relativo all’udienza, risultando
in tal modo tardivi. Infatti l’art.21 bis comma 6 del Regolamento L.N.D. prevede che le controdeduzioni della
Società chiamata in causa debbano essere inviate entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del
reclamo.
Non vi è dubbio che le controdeduzioni della società debbano ritenersi tardive e pertanto non possono
essere prese in esame.
P.Q.M.
La Commissione Accordi economici presso la L.N.D. condanna la Società MORRO D’ORO CALCIO S.r.l. al
pagamento in favore del sig.Giuseppe AGOSTO della somma di €.6.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.