LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Tindaro CALABRESE/S.S.MILAZZO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Tindaro CALABRESE/S.S.MILAZZO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/10/2011 il sig.Tindaro CALABRESE ,si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di aver percepito rate per €.11.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.000,00. La Società in data 7/10/2010 depositava tramite fax le proprie controdeduzioni in merito. Le stesse non possono essere prese in considerazione, in violazione di quanto previsto dall’art.21 bis comma 6, che prevede l’invio contestuale alla Commissione ed alla controparte tramite Racc.A.R. ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della spedizione al ricorrente. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.MILAZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Tindaro CALABRESE, della somma di €.7.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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