LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro TINO/MORRO D’ORO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro TINO/MORRO D’ORO CALCIO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/11/2010 il sig.Alessandro TINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MORRO D’ORO CALCIO S..r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00. La Società in data 4/1/2011 inviava le proprie controdeduzioni. Si rileva preliminarmente che le stesse sono in violazione con l’art.21 bis del Regolamento L.N.D. in quanto trasmesse fuori termine massimo e senza allegazione della ricevuta in originale dell’invio anche alla controparte. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MORRO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alessandro TINO della somma di 2.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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