LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Stephane COQUIN/POL.NUOVO CAMPOBASSO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Stephane COQUIN/POL.NUOVO CAMPOBASSO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/11/2010, il sig Stephane COQUIN, si rivolgeva questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.NUOVO CAMPOBASSO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.21.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010 Precisando di aver ricevuto rate per €.12.600,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma €.8.400,00 La Società non depositava nessuna memoria a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.NUOVO CAMPOBASSO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Stephane COQUIN, della somma di €.8.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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