LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel COSTANTINO/A.C.R.MESSINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 119 del 31/01/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel COSTANTINO/A.C.R.MESSINA S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/11/2010 il sig.Manuel COSTANTINO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.500,00 corrispondente ai mesi di ottobre,novembre e dicembre 2009, in quanto poi ceduto ad altra Società. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Manuel COSTANTINO, della somma di €.1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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