LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano BARBINO PATERNITI/S.S.MILAZZO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano BARBINO PATERNITI/S.S.MILAZZO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/1/2011 il sig.Sebastiano BARBINO PATERNITI , si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO S.r.l. un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.3.000,00.
La Società in data 27/12/2011 depositava le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse copia di
alcune ricevute (Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2009 e Gennaio 2010) a firma del ricorrente.
La stessa Società riconosce il proprio debito nei confronti del calciatore, ma lo quantifica in €.2.700,00.
Lo stesso non replica alla suddetta memoria difensiva.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.MILAZZO
S.r.l. al pagamento in favore del sig.Sebastiano BARBINO PATERNITI, della somma di €.2.700,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
Share the post "LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano BARBINO PATERNITI/S.S.MILAZZO S.r.l."