LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Veronica CANTORO/S.S.LAZIO C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Veronica CANTORO/S.S.LAZIO C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/11/2010 la Sig.na Veronica CANTORO, si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.LAZIO CALCIO FEMMINILE, un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2009/10.
Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di
€.2.400,00.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.LAZIO
CALCIO FEMMINILE,,al pagamento in favore della sig.na Veronica CANTORO, della somma di €.2.400,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.