LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CRICCHIO/S.S.MILAZZO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CRICCHIO/S.S.MILAZZO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/1/2011 il sig.Andrea CRICCHIO, si rivolgeva
a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO S.r.l. un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010.
Precisando di non aver percepito rate richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma
prevista dall’accordo economico depositato.
La Società non depositava alcuna memoria difensiva in merito.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.MILAZZO
S.r.l. al pagamento in favore del sig.Andrea CRICCHIO, della somma di €.600,00. Dispone la restituzione
della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.