LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 18/04/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio ALBANESI/POL.MONTEROTONDO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 156 del 18/04/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio ALBANESI/POL.MONTEROTONDO CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/01/2011 il sig Flavio ALBANESI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.MONTEROTONDO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di aver percepito rate per €.4.000 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00. La Società in data 30/03/2011 depositava le proprie controdeduzioni. Si rileva preliminarmente che le stesse sono in violazione con l’art.21/bis del Regolamento L.N.D.in quanto trasmesse tardivamente, ad un ufficio non di competenza (Segreteria Comitato Interregionale) e prive della ricevuta originale della prescritta Racc.A.R. che la stessa avrebbe dovuto inviare con la stessa documentazione anche al calciatore. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.MONTEROTONDO CALCIO S..r.l. al pagamento in favore del sig.Flavio ALBANESI della somma di €.3.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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